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  • Immagine del redattoreRiccardo Vincenzo Spinelli

Tesoreria tra Governance, Compliance e Prassi

Un driver strategico per (ri)disegnare il Finance




Nel 2019 con la pubblicazione nell’ordine del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”[1] e della prassi di riferimento UNI/PdR 63:2019[2] “Attività di tesoreria - Servizio di tesoreria, requisiti del profilo professionale di tesoriere e indirizzi operativi per la valutazione di conformità”, si è sostanziata – precorrendo inconsapevolmente l’attuale crisi – quella convergenza tale da indurre le imprese a (ri)mettere in discussione i propri assetti/presidi interni, particolarmente nell’ambito dell’area amministrazione, finanza e controllo di gestione, ove alla tesoreria è ora attribuito in via definitiva ruolo qualificante e centrale a supporto del Cfo[3], anch’esso parimenti “oggetto” della Prassi di Riferimento UNI PdR 104/2021 pubblicata il 29 aprile 2021 e riguardante i processi supervisionati e coordinati da quest’ultimo, che tratterò in un prossimo approfondimento.


La prassi in questione disciplina in modo organico sia il processo di tesoreria – definito come area in cui avviene l’ottimizzazione della dimensione finanziaria e il reperimento delle risorse finanziarie a supporto delle aree di cui si compone l’organizzazione – che la figura professionale del tesoriere (treasury manager), quale responsabile dei flussi di cassa di qualsiasi entità, funzionali alla tutela del capitale e delle risorse finanziarie.


È fin troppo evidente già solo dalle due definizioni testé citate quante e quali siano le sinergie sia con recenti pronunce e orientamenti dei Regolatori europei (EBA in primis) che con il CCII, che definisce all’art. 2 la stato di crisi per l’impresa “come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;“, parimenti riscrive i concetti di insolvenza e indebitamento, cita all’art. 13 tra i potenziali indicatori della crisi stessa “i flussi di cassa che l’imprenditore è in grado di generare“ e fa espresso riferimento all’art. 24 a termini di scadenza perentori – di 60 piuttosto che di 120 giorni – per alcune classi di debiti.


Dal citato art. 2 si trae peraltro la novità assoluta – la “cassa prospetticaè ora codificata – analogamente quindi la funzione treasury – della normativa sulla “crisi”, che pone in capo a tesoreria e tesoriere l’onere di strumentare e riqualificare in tal senso processo e funzione nell’ambito del governo dell’impresa.



In quest’ottica dev’essere infatti interpretata la modifica dell’art. 2086 c.c., che – stante un orientamento non dissimile già presente nel disposto di cui all’art. 2381 c.c.[4] come modificato dalla Riforma del diritto societario nel 2003 – prevede dal 16 marzo 2019 la necessaria sussistenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quindi tocca orizzontalmente le diverse funzioni aziendali al fine di prevenire la crisi e garantire la continuità, con i processi di tesoreria e di credit & risk management[5] alla base.



È fattuale a mio parere come lo stesso DSCR[6] – indicatore principe nell’impianto normativo del CCII – sia all’interno del processo di pianificazione finanziaria presidiato dal tesoriere, ove il suo calcolo – nelle due declinazioni previste dalla norma[7] (fatto salvo l’approccio semplificato) – presupponga la presenza vincolante di un budget di tesoreria – o cash flow previsionale – almeno mensilizzato per i sei mesi a venire (ove ne ravviserei l’ampliamento a dodici nel caso, a titolo esemplificativo, di mutazioni significative nel modello commerciale dell’impresa), a cui si accompagnano gli altri strumenti richiesti per l’attuazione di una corretta pianificazione del processo secondo la prassi richiamata in premessa: preventivo di tesoreria per la gestione della posizione finanziaria, budget finanziario annuale derivato dal budget economico, business plan a supporto delle scelte strategiche con dettaglio annuale e orizzonte a tre/cinque anni.


Da ciò ne deriva come la peculiarità delle attività della tesoreria – ergo, pianificazione finanziaria, cash management, gestione del passivo, gestione della liquidità e rischi correlati, comunicazione finanziaria – unitamente alle aree di responsabilità – gestione dei rapporti bancari, definizione delle regole applicabili ai flussi in entrata/uscita, gestione rischio tassi/cambio/commodities, reportistica finanziaria – connotino il processo come imprescindibile nell’ambito della gestione d’impresa, determinandone l’elevato livello di presidio e di fabbisogno formativo nell’ambito dell’area amministrazione, finanza e controllo di gestione, come “detonatore” per integrare nelle imprese una cultura finanziaria consapevole.


A questo quadro di sostanziale trasformazione si sommano da ultimo gli indirizzi dei Regolatori europei – in vigore dal prossimo 30 giugno 2021 – sul credito, che devono ulteriormente orientare le imprese ad adottare quantomeno logiche di gestione delle risorse finanziarie secondo le prassi raccomandate e le normative vigenti, garantendo i principi di autonomia finanziaria, going concern dell’impresa e l’allocazione delle risorse sugli assets strategici del business model.



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[1] Pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019. Anche menzionato come CCII.

[2] Pubblicata il 18 luglio 2019, è la prassi di riferimento per la certificazione del processo di tesoreria e della figura del tesoriere (treasury manager). Link per effettuare il download del documento – https://www.aiti.it/prassi/– dal sito istituzionale di AITI Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa.

[3] Acronimo inglese in uso a partire dagli anni ‘90 che sta per Chief Financial Officer e che individua nell’organizzazione aziendale la figura a presidio dell’area amministrazione, finanza e controllo di gestione.

[4] Il D.L. 17 gennaio 2003 n. 6 “Riforma del diritto societario” ha integrato i nuovi commi 2, 3, 4, 5 e 6 all’art. 2381.

[5] Riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 44:2018 relativa ai Processi, Servizi e Ruoli del Credit Management.

[6] Debt Service Coverage Ratio, indicatore previsto su indicazione del CNDCEC nell’ambito del sistema di indici per l’accertamento dello stato di crisi e che misura “il grado copertura del debito”.

[7] ERM ratio di cui all’art. 13 del CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

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